sabato 25 febbraio 2012

Dalla Provincia. La Provincia aderisce alla campagna per riportare a casa i "marò"

l'ingresso della Provincia, in via T. Grossi

«Salviamo i nostri marò». Anche la Provincia di Monza ha aderito alla campagna che in queste ore si sta diffondendo presso molte istituzioni italiane in segno di solidarietà verso i soldati detenuti in India – Maresciallo Massimiliano Latorre e Sergente Salvatore Girone – rinchiusi a seguito di un conflitto a fuoco in acque internazionali, dove due pescatori locali hanno perso la vita.
Da poche ore, fuori da palazzo Grossi, sede istituzionale della Provincia, sono state esposte due gigantografie che riportano le immagini dei due soldati. «Siamo vicini alle famiglie ed ai massimi rappresentanti della Difesa impegnati in queste ore in una delicata trattativa diplomatica con le autorità Indiane – ha detto il Presidente Dario Allevi – Per questo anche la nostra Provincia aderisce alla campagna che sta mobilitando diverse Istituzioni del Paese, con l’obiettivo di riportare a casa al più presto i nostri ragazzi».

Scheda Illustrativa DL Semplificazioni


Decreto-legge 5/2012
“Semplificazioni”
 Ufficio Legislativo Gruppo PdL – Camera dei Deputati


A.C. 4940
“Conversione in legge del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in meteria di semplificazione e di sviluppo”

Il disegno di legge A.C. 4940 è stato assegnato in prima lettura alla Camera, ed in particolare alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e X Attività produttive che ne iniziano l’esame giovedì 16 febbraio 2012.

Titolo I 
Disposizioni in materia di semplificazioni

Capo I
Disposizioni generali in materia di semplificazioni

L’articolo 1 prevede una disciplina più efficace nel caso di mancata o tardiva conclusione dei procedimenti amministrativi disponendo, nel caso d’inerzia della pubblica amministrazione poteri sostitutivi più facilmente attivabili dai privati e individuando nelle figure apicali dell’amministrazione il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo, con conseguente attivazione di responsabilità  disciplinare e amministrativo-contabile per chi ha posto in essere il comportamento omissivo (a tale proposito si segnala che in data 14 febbraio 2012 il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, ha nominato il Capo Dipartimento della Funzione pubblica, Antonio Naddeo, quale responsabile per rimuovere i casi di inerzia dell'amministrazioni negli adempimenti nei confronti dei cittadini e delle imprese). Inoltre, dove alla legge n. 241/1990 si prevede che la tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, si aggiunge che le sentenze passate in giudicato che accolgono il riscorso proposto avverso il silenzio della pubblica amministrazione sono trasmesse per via telematica alla Corte dei conti.

L’articolo 2 prevede alcune semplificazioni nel settore edile. In particolare stabilisce che le segnalazioni certificate d’inizio attività (SCIA) siano corredate da attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo nel caso in cui queste siano espressamente previste dalle norme vigenti.

L’articolo 3 modifica l’art. 8 della legge n.180/2011 in materia di tutela della libertà d’impresa prevedendo una riduzione degli oneri amministrativi. Si tratta del cosiddetto “regulatory budget”: per prevenire l’introduzione di maggiori oneri amministrativi si introduce una valutazione periodica condotta in contraddittorio con le organizzazioni degli imprenditori e dei consumatori, degli oneri introdotti e di quelli eliminati da ciascuna amministrazione statale. E’ previsto il divieto di introdurre nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri quando sono emanati atti normativi e provvedimenti amministrativi che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici. La novità è che, mentre nella legge n.180/2011 era previsto l’obbligo di una specifica valutazione preventiva degli oneri previsti dagli schemi di provvedimenti normativi e amministrativi, ora la disciplina è più dettagliata. Si dispone che entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti ed eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell’anno precedente come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Si prevede l’obbligo per il Dipartimento della funzione pubblica della predisposizione di una relazione complessiva contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti o eliminati con riferimento a ciascuna amministrazione, relazione che va poi inviata al DAGL. Inoltre, se gli oneri introdotti superano quelli eliminati, il Governo ai fini del pareggio adotta entro 90 giorni dalla pubblicazione della relazione di cui sopra, uno o più regolamenti per la riduzione degli oneri amministrativi di competenza statale previsti dalla legge. Tali regolamenti vanno emanati seguendo alcuni principi direttivi tra cui la proporzionalità degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti, l’utilizzo delle autocertificazioni dei tecnici abilitati, l’informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative previste dal codice dell’amministrazione digitale ex legge n.82/2005, ecc. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.

Capo II
semplificazioni per i cittadini

L’articolo 4 disciplina le semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità disponendo che i verbali delle commissioni mediche devono riportare anche i requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi e per la riduzione dell’IVA per l’acquisto di autoveicoli adattati alla guida dei disabili. Tali verbali delle commissioni integrate possono sostituire le attestazioni medico legali. Il Governo, inoltre, può emanare regolamenti che prevedono ulteriori benefici per i disabili.

L’articolo 5 reca una nuova disciplina delle dichiarazioni anagrafiche (ex art.13 DPR n.223/1989) quali il trasferimento di residenza, la costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, il cambiamento del titolo di studio ecc. Prevedendo che tali dichiarazioni vengano rese e sottoscritte di fronte all’ufficiale di anagrafe o inviate per fax o in via telematica, si permette che tali modifiche avvengano in tempo reale.

L’articolo 6 disciplina la comunicazione di dati tra amministrazioni per via telematica che in alcuni casi, tra cui ad esempio, le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell’atto di matrimonio, deve avvenire esclusivamente con la suddetta modalità.

L’articolo 7 relativamente alla scadenza di tutti i documenti di riconoscimento, rilasciati o rinnovati dopo l’entrata in vigore del decreto in esame, dispone che siano rilasciati o rinnovati fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento stesso.

L’articolo 8 disciplina le semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi dopo il 30 giugno 2012 prevedendo l’invio delle domande per la partecipazione esclusivamente per via telematica e disponendo un corrispondente adeguamento degli ordinamenti regionali. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede il Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Inoltre, è prevista la possibilità che rivestano la qualità di componente titolare o supplente delle commissioni esaminatrici per l’abilitazione alla professione di avvocato anche i ricercatori di materie giuridiche presso un’università della Repubblica o un istituto superiore.

L’articolo 9 introduce, con decreto interministeriale, il modello di dichiarazione unica di conformità degli impianti termici, che sostituisce precedenti modelli e dichiarazioni obbligatorie. Si elimina una inutile duplicazione nelle certificazioni di conformità, con un risparmio stimato in oltre 50 milioni all’anno.

L’articolo 10 stabilisce contrariamente a quanto finora vigente, che la proprietà dei parcheggi di pertinenza delle abitazioni può essere trasferita separatamente dall’unità immobiliare di riferimento, a condizione che ciò avvenga solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso Comune. Viene meno pertanto il vincolo pertinenziale che lega il parcheggio all’unità immobiliare.

L’articolo 11 prevede una serie di semplificazioni per i cittadini per la circolazione stradale e per  l’autotrasporto. In particolare, per il rinnovo delle patenti degli ultraottantenni è sufficiente l’attestazione del medico curante (pertanto, decade l’attuale “previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale”) e tale rinnovo va fatto ogni due anni. Per gli autotrasportatori vengono eliminati i divieti di circolazione durante i giorni festivi (più precisamente, i giorni di divieto dovranno essere individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso). Per l’accesso alla professione di autotrasportatore, sono esonerate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l’esame d’idoneità professionale le persone che hanno assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado; coloro che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l’attività in una o più imprese di trasporto italiane o comunitarie da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore del decreto. Sono invece confermati i corsi di aggiornamento previsti ogni dieci anni dal regolamento europeo. Inoltre, a decorrere dall’anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli il cosiddetto “bollino blu” è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo. Il primo bollino scatterà quindi dopo quattro anni, a seguire gli altri ogni due anni (attualmente viene rilasciato ogni anno). Alcune novità infine si riscontrano anche per i tachigrafi digitali, gli apparecchi di controllo installati sui veicoli per registrare velocità e chilometri percorsi dalla vettura, tempi di guida. I controlli su tali strumenti passeranno da annuali a biennali come avviene nel resto d'Europa e saranno affidati alle officine autorizzate. L'attestazione dovrà essere esibita al momento della revisione.

Capo III
semplificazioni  per le imprese

Sezione I
semplificazioni in materia di autorizzazioni per l’esercizio delle attività economiche e di controlli sulle imprese

Articolo 12  Semplificazione procedimentale per lesercizio di attività economiche: larticolo reca, nel rispetto di quanto già previsto dalle norme di liberalizzazione, la possibilità per Regioni, Camere di commercio, enti locali, agenzie per le imprese ove costituite, altre amministrazioni competenti e organizzazioni e associazioni di categoria interessate, la possibilità di stipulare convenzioni (su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico) per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche in regime di deroga alle disposizioni vigenti.
Il Governo è delegato ad adottare (entro il 31 dicembre 2012) regolamenti ex lege 400/1988 al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti le imprese secondo criteri di: semplificazione e razionalizzazione, coordinamento tra i diversi enti interessati, abrogazione di norme, definizione delle attività sottoposte ad autorizzazione. I decreti dovranno tenere conto dei risultati delle convenzioni sperimentali eventualmente attivate. Le Regioni potranno disciplinare la semplificazione in materia di impresa solo nel rispetto dei principi già fissati dalla legge 142/1990 (rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa) e dai DL 138/2011 e 201/2011 (le Regioni () adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge). Le norme in materia di semplificazione non si applicano ai servizi finanziari (ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il servizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti) nonché i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici.

L’articolo 13 modifica il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nel senso di: aumentare la durata delle autorizzazioni di polizia da un anno a tre; determinare in un anno la validità della licenza per porto di fucile rilasciata dal Questore e della licenza di porto darmi che può essere concessa dal Prefetto in caso di dimostrato bisogno; modificare la durata delle licenze per la vendita di materiali esplosivi da annuale in biennale; eliminare lobbligo di rinnovare ogni anno liscrizione al registro per i soggetti che intendono esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, o noleggio di supporti per audio e film; prevedere che il tempo minimo di chiusura di un esercizio commerciale che possa dar luogo alla revoca della licenza sia fissato in trenta giorni e non più in otto; sopprimere la necessità della licenza per lapertura o la conduzione di agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, sottoponendole allobbligo della sola comunicazione al Questore, mantenendo la necessità della licenza solo per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi; abrogare il parziale divieto di ottenere autorizzazioni di polizia per gli insegnanti scolastici; abrogare lobbligo della licenza per la vendita o il consumo di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati, e per le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini (agenzie d'affari); sopprimere lobbligo di denunciare al Prefetto lapertura e la chiusura delle fabbriche per la produzione di alcolici.

L’articolo 14  innova la materia dei controlli sulle imprese, ispirandola ai principi della semplicità e proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici. Le P.A. saranno tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli cui sono assoggettate le imprese, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento. Larticolo reca inoltre lautorizzazione al Governo ad emanare regolamenti ai sensi della legge 400/1988, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo, la competitività delle imprese e la migliore tutela degli interessi pubblici, attraverso la razionalizzazione, la semplificazione ed il coordinamento dei  controlli sulle imprese, anche mediante lintroduzione del principio della collaborazione amichevole con i soggetti controllati, della informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, della soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità o altra certificazione. Sono esclusi dalle disposizioni i controlli in materia fiscale e finanziaria. Le Regioni e gli enti locali hanno lobbligo di adeguare i propri ordinamenti alle nuove disposizioni.

Sezione II
semplificazioni in materia di lavoro

L’articolo 15  Misure di semplificazione in relazione all’astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza- reca alcune misure volte a rendere più snelle le pratiche riguardanti la procedura per l’astensione anticipata dal lavoro in caso di gravidanze più complesse. In particolare, prevede che a decorrere dal 1° aprile 2012 siano la Direzione territoriale del lavoro e la ASL (anziché il servizio ispettivo del Ministero del lavoro) a rilasciare l’autorizzazione, secondo le modalità definite nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, nell’ipotesi di gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, quando le condizioni di lavoro o ambientali risultino pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino o nel caso in cui la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni.

L’articolo 16  Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali e del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate - dispone che gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviino unitariamente all’INPS le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi. Lo scambio di dati avviene per via telematica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Le comunicazioni e le relative integrazioni alimentano il casellario dell’assistenza e vengono utilizzate e scambiate con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell’efficienza degli interventi e ai fini statistici, di ricerca e studio.
Le informazioni sono integrate e coordinate dall’INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informatico sanitario e dagli altri sistemi informativi dell’INPS.
Le informazioni sono trasmesse dall’INPS, in forma individuale ed anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, nonché alle regioni e province autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e servizi socio-sanitari.
Nei casi in cui siano rilevate discordanze tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell’ISEE, anche di natura patrimoniale, note all’anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica, l’INPS comunica gli esiti all’ente che ha erogato la prestazione, che procede quindi ai dovuti accertamenti e successivamente si rivolge al soggetto interessato per gli opportuni chiarimenti. In assenza di osservazioni da parte di quest’ultimo o in caso di mancato accoglimento delle stesse viene irrogata la relativa sanzione. A decorrere dal 1° maggio 2012, inoltre, per i pagamenti effettuati presso le sedi INPS si utilizzeranno esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali.

L’articolo 17 Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE - estende l’efficacia della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro anche ai fini della comunicazione del contratto di soggiorno. E’ introdotta la procedura agevolata di silenzio-assenso: ovvero, se lo Sportello Unico per l’immigrazione non risponde entro venti giorni dalla presentazione della richiesta da parte del datore di lavoro essa si intende accolta. Sono poste le seguenti condizioni: a) che la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; b) che il lavoratore stagionale nell’anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.
E’ concessa l’opportunità di non rientrare in patria al termine del lavoro stagionale (fatto salvo il termine di 9 mesi come limite massimo di permanenza in Italia) se il lavoratore trova una nuova opportunità di lavoro stagionale, presso lo stesso datore di lavoro o da un altro diverso. Per le autorizzazioni triennali all’ingresso per i lavoratori che sono stati già in Italia, la richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto la prima autorizzazione.

L’articolo 18 Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio - abolisce, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, l’obbligo di comunicare ai servizi per l’impiego l’assunzione dei lavoratori destinati a servizi di breve durata (ad es. in occasione di banchetti e manifestazioni).

L’articolo 19 Semplificazioni in materia di libro unico del lavoro - introduce alcune novità in tema di libro unico del lavoro, specificando i casi di omessa registrazione (omissione riguardante per intero la tenuta delle scritture obbligatorie) e di infedele registrazione (registrazione di dati difformi in qualità e quantità rispetto alle prestazioni rese o alle somme erogate).

   Sezione III
semplificazioni in materia di appalti pubblici

L’articolo 20 prevede modifiche al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive comunitarie e al codice dell’amministrazione digitale, al fine si snellire le procedure in tema di appalti pubblici. In particolare, è previsto a partire dal 1° gennaio 2013, che tutti i documenti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari delle aziende, saranno acquisiti e gestiti dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In questo modo è previsto per le aziende, che attualmente presentano in media, la stessa documentazione almeno 27 volte l’anno, un’unica autorizzazione che sarà rilasciata da un unico soggetto attuatore, che ridurrà di molto le tempistiche e gli oneri che attualmente gravano sulle imprese. Sono inoltre previste novità in materia di scelta degli sponsor. In particolare, nei contratti di sponsorizzazione per l’esecuzione di lavori edili o di restauri e manutenzione su immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano il trattato per la scelta dello sponsor e le disposizioni sulla qualificazione di progettisti ed esecutori d’opera solo se le spese superano la soglia di 40 mila euro. La procedura per la selezione dello sponsor deve prevedere l’inserimento nel programma triennale dei lavori di un allegato con i lavori da sponsorizzare e la pubblicazione del bando per almeno trenta giorni. Dopo la presentazione delle offerte viene redatta una graduatoria. Può anche essere prevista una fase successiva per l’acquisizione di offerte migliorative. Il contratto viene infine stipulato col soggetto che offre il finanziamento maggiore (sponsorizzazione pura) o la migliore soluzione realizzativa sponsorizzazione tecnica). E’ inoltre semplificata la disciplina vigente in materia di certificati di esecuzione dei lavori eseguiti all’estero, rilasciati ai fini della qualificazione SOA. Nello specifico, nel caso in cui l’impresa non disponga più di propria rappresentanza, in Paesi in cui sussistano gravi crisi politico-istituzionali, è possibile far riferimento alla struttura competente del Ministero degli Esteri.

L’articolo 21 Responsabilità solidale negli appalti - introduce una responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore in relazione alla corresponsione dei trattamenti retributivi dei lavoratori (i trattamenti retributivi; le quote di trattamento di fine rapporto; i contributi previdenziali dovuti).

L’articolo 22 interviene sulla procedura di approvazione delle delibere CIPE, estendendo a tutte le delibere CIPE la procedura recentemente introdotta dal decreto legge cd. Salva Italia per l’approvazione delle delibere CIPE relative alle opere pubbliche ed alle opere strategiche. E’ fatto salvo inoltre, il completamento delle procedure per la stipula dei contratti di programma con le società di gestione aeroportuale attualmente in corso che dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2012. E’ inoltre confermata la misura dei diritti aeroportuali determinata dai contratti di programma già stipulati, prevedendo l’applicazione della normativa introdotta a partire dalla scadenza di detti contratti.

Sezione IV
semplificazioni in materia ambientale

L’articolo 23 prevede al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi, l’introduzione dell’autorizzazione unica ambientale rilasciata da un unico ente, che sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica e autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale.

L’articolo 24 dispone una serie di modifiche eterogenee alle norme in materia ambientale, attraverso un ridimensionamento degli oneri amministrativi e burocratici per le imprese che operano nel settore ambientale, al fine di semplificare l’attività professionale, con particolare riferimento agli obblighi autorizzativi.





Sezione V
semplificazioni in materia di agricoltura

L’articolo 25 prevede che l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avrà il compito di ridurre la richiesta di certificati e di informazioni nei confronti degli agricoltori, rendendo più spediti gli accertamenti che fossero necessari durante l'espletamento delle procedure. L'obiettivo è quello di semplificare le operazioni relative alla erogazione di aiuti e contributi dell'Unione europea per il settore agricolo, consentendo all'Agea di accedere alle informazioni riguardanti i soggetti beneficiari possedute dall'Agenzia delle Entrate, dall'Inps e dalle Camere di Commercio. Sarà la stessa Agenzia a rendere quindi disponibili i dati agli Organismi pagatori. L'intervento riguarderà i circa 1,4 milioni di agricoltori italiani, che godranno di una sostanziale riduzione e velocizzazione delle procedure burocratiche, e dovrebbe determinare un risparmio per la P.A. pari a circa 10 milioni di euro. Lo scambio di informazioni con Agenzia delle Entrate, Inps e Camere di Commercio sarà bidirezionale: queste istituzioni infatti potranno accedere per via telematica ai fascicoli aziendali elettronici, in possesso di Agea, che contengono una serie di informazioni concernenti il titolare, la superficie, gli impianti ed i macchinari delle imprese agricole. Inoltre, l'articolo prevede che gli Organismi Pagatori predispongano sistematicamente le procedure informatiche per la presentazione delle domande relative agli aiuti previsti dalla Politica Agricola Comune e mettano a disposizione degli utenti le procedure in argomento. La norma interessa circa 800.000 aziende agricole che possono presentare domanda pluriennale di aiuti in quanto non modificano, nell’arco di due - tre anni, la loro consistenza agricola.

L’articolo 26 reca norme relative alla definizione di bosco e di arboricoltura da legno con la quale le colture a bosco introdotte a seguito della adozione di misure agro-ambientali disposte dallo Sviluppo Rurale, possono ritornare alle colture previgenti senza contestazione. Ciò sancisce un diritto obiettivo degli agricoltori, ma semplifica anche il contenzioso in atto, con gravi oneri per le amministrazioni pubbliche spesso soccombenti, nei confronti degli stessi agricoltori.

L’articolo 27 intende semplificare gli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio dell’attività di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli in forma itinerante. Grazie a questo intervento legislativo l'imprenditore agricolo potrà infatti iniziare l'attività contestualmente all’invio della comunicazione, fermo restando l’obbligo di rispettare in ogni caso la vigente disciplina igienico-sanitaria in materia di vendita di prodotti alimentari.

L’articolo 28 provvede a consentire in via semplificata la movimentazione dei rifiuti delle aziende agricole, prodotti in un fondo presso il podere in cui è ubicato il deposito temporaneo  anche se per il raggiungimento di quest’ultimo è necessario percorrere un tratto di strada pubblica. Nel settore agricolo è molto frequente il frazionamento delle aziende in più fondi non contigui sebbene appartenenti alla stessa azienda. Attualmente l'imprenditore agricolo che doveva effettuare un trattamento fitosanitario su un determinato fondo distaccato dall’azienda, per rientrare, con i contenitori vuoti e bonificati (rifiuto speciale non pericoloso), dovendo percorrere un tratto di strada pubblica, aveva l’obbligo di compilare un formulario di trasporto, attraverso l’introduzione della presente norma non sarà più necessario.

L’articolo 29 interviene a sostegno del settore bieticolo-saccarifero, prevedendo in particolare che i progetti di riconversione del comparto rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi. Entro 30 giorni il Comitato interministeriale disporrà le norme idonee atte a garantire l’esecutività dei suddetti progetti e in casi particolari sarà nominato un Commissario ad acta.




Sezione VI
semplificazioni in materia di ricerca

L’articolo 30 Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale. Per semplificare i rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto è possibile individuare un progetto capofila, con funzioni di rappresentanza delle imprese ed enti partecipanti nei rapporti con l’amministrazione che concede le agevolazioni. Sono poi dettate disposizioni riguardanti la rimodulazione di elementi o contenuti progettuali.
La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi non è più richiesta per i progetti già selezionati nel quadro dei programmi dell’Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. Tali progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell’ambito del riparto del Fondo agevolazioni ricerca.

L’articolo 31 Misure di semplificazione in materia di ricerca di base - stabilisce che nelle more del riordino del sistema di valutazione, le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati dei progetti di ricerca siano effettuate esclusivamente al termine degli stessi. E’ stabilita inoltre la destinazione del 10% del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) ad interventi in favore di giovani ricercatori con età inferiore ai quaranta anni.

L’articolo 32 dispone alcune misure per la semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca, in particolare mediante la rimodulazione delle modalità di utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica  tecnologica (FIRST).

L’articolo 33 prevede la possibilità di collocare in aspettativa senza assegni il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università, in seguito all’attribuzione di grant (borse di ricerca) internazionali. La retribuzione massima spettante al ricercatore resta a carico del grant e non può superare quella prevista per il livello apicale, appartenente alla fascia di ricercatore più elevata del profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca.

Sezione VII
altre disposizioni di semplificazione

L’articolo 34 stabilisce che le imprese che esercitano attività di installazione, ampliamento e manutenzione di impianti possono svolgere tale attività in tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla loro destinazione d’uso.

L’articolo 35 reca disposizioni in materia di controllo societario stabilendo che nelle società per azioni laddove ricorrano le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata le funzioni del collegio sindacale possono essere svolte da un sindaco unico. Allo stesso modo è prevista la facoltà per le società a responsabilità limitata di nominare un organo monocratico.
L’articolo in esame reca anche l’interpretazione autentica della norma dell’ordinamento giudiziario (art. 194) in materia di trasferimenti o assegnazioni di sede ai magistrati ordinari, stabilendo che ogni trasferimento o assegnazione non può avvenire prima di tre anni di permanenza nella sede.

Articolo 36 prevede l'introduzione di un divieto, posto a carico dei titolari di cariche negli organi gestionali e di sorveglianza delle imprese operanti nei settori creditizio, finanziario ed assicurativo, di assumere cariche analoghe in imprese concorrenti. La norma intende evitare taluni fenomeni distorsivi del mercato (accordi di cartello, insider trading, conflitti d'interesse), frequentemente verificatisi in tali delicatissimi settori. Per definire l'ambito applicativo la norma stabilisce che i concetti di controllo e di collegamento sono più ampi di quelli cui fa riferimento l'articolo 2359 del codice civile; si fa riferimento invece alla definizione di collegamento e di controllo contenute nella legislazione antitrust.

L’articolo 37 stabilisce l’obbligo per le imprese costituite in forma societaria di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese.

Articolo 38 Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali. In deroga a quanto già previsto si amplia la fascia di persone che possono essere responsabili di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali e si indicano i relativi requisiti.

L’articolo 39 sopprime il requisito di idoneità fisica per avviare l’esercizio dell’attività di autoriparazione.

L’articolo 40 consente alle imprese di panificazione l’apertura al pubblico anche di domenica e nei giorni festivi.

L’articolo 41 semplifica l’esercizio dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, per le quali si prevede sia richiesta solo la segnalazione (SCIA).

L’articolo 42  Realizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali - dispone che l’ammissione dell’intervento autorizzato ai contributi statali previsti è disposta dagli organi del Ministero in base all’ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

L’articolo 43  Semplificazioni in materia di verifica dell’interesse culturale e nell’ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico - demanda ad un decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i Beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 10 aprile 2012, per velocizzare le procedure di verifica dell’interesse culturale per i beni immobili, di proprietà pubblica o di persone giuridiche private senza scopo di lucro, al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

L’articolo 44  Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità - prevede che entro un anno dovrà essere rivisto ed ampliato l’elenco degli interventi (39) individuati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 139/2010 tra quelli a basso impatto sul paesaggio e dunque soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata. A tal fine verrà emanato un regolamento su proposta del Mibac d’intesa con la Conferenza Unificata.

L’articolo 45 Semplificazioni in materia di dati personali – consente il trattamento dei dati giudiziari anche quando esso è effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell’Interno o con i suoi uffici periferici.

L’articolo 46 prevede l’eventuale trasformazione degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della Difesa in soggetti di diritto privato per rendere più efficiente l’organizzazione delle funzioni loro assegnate.
Inoltre, sottrae il Consiglio nazionale dei Consumatori e degli utenti dall’applicazione della normativa in materia di soppressione degli organi collegiali delle P.A. e di riduzione dei relativi componenti.



Titolo II
Disposizioni in materia di sviluppo

Capo I
Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture energetiche

Sezione I
innovazione  tecnologica

L’articolo 47 istituisce una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alla medesime finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali Si precisa che s’intende perseguire l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi. L'agenda digitale consta di quattro punti fondamentali: la costituzione di una cabina di regia per lo sviluppo della banda larga e ultra-larga; l’apertura all'ingresso dell'open data, ossia la diffusione in rete dei dati in possesso delle amministrazioni, nell'ottica della totale trasparenza; l’utilizzo del cloud, ovvero la dematerializzazione e condivisione dei dati tra le pubbliche amministrazioni, ed infine gli incentivi alle smart communities, gli spazi virtuali in cui i cittadini possono scambiare opinioni, discutere dei problemi e, soprattutto, stimolare soluzioni condivise.

Sezione II
disposizioni  in materia di università

L’articolo 48 Dematerializzazione di procedure in materia di università - prevede che l’iscrizione alle università avvengano esclusivamente per via telematica. Il MIUR cura la costituzione e l’aggiornamento di un portale unico, consultabile almeno in italiano e in inglese. Dall’anno accademico 2013-2014 la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami di profitto e di laurea avverrà soltanto con modalità informatiche e le università dovranno adeguarsi aggiornando i propri regolamenti.

L’articolo 49 Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università - introduce modifiche di carattere ordinamentale alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 (di riforma del sistema universitario) riguardanti in particolare gli organi e l’articolazione interna delle università e lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo.
Le disposizioni di semplificazione riguardano, tra l’altro, la disciplina dei contratti per attività di insegnamento e dei contratti dei ricercatori a tempo determinato. Relativamente a questi ultimi si stabilisce che per tutto il periodo di durata dei contratti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali in aspettativa o in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Sezione III
disposizioni  per l’istruzione

L’articolo 50 è interamente dedicato all’autonomia scolastica.
Si demanda ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per l’adozione delle linee guida per le seguenti finalità: a) potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, previo avvio di un apposito progetto sperimentale da attuare nel rispetto della vigente legislazione contabile anche mediante l’eventuale ridefinizione degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse; b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell’autonomia funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica, e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico; c) la costituzione di reti territoriali tra istituzioni scolastiche finalizzate ad una gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie; d) definizione di un organico di rete per il l’integrazione degli alunni diversamente abili, la prevenzione dell’abbandono scolastico ed il contrasto al fenomeno della dispersione scolastica; e) adozione di una nuova modalità pluriennale di definizione degli organici suddetti, al fine di garantire la stabilità del personale e la continuità didattica degli allievi.

L’articolo 51 attribuisce all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione (INVALSI) l’attività di coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione.

L’articolo 52 definisce le linee guida dirette agli ITS (ovvero le scuole post diploma di tecnologia, finalizzate alla ricerca di lavoro per i giovani), finalizzate alle seguenti misure: a) il coordinamento tra l’offerta statale e regionale in materia di istruzione e formazione professionale; b) la promozione dei poli tecnico-professionali; c) favorire la diffusione dei percorsi professionalizzanti in apprendistato.

L’articolo 53 è finalizzato alla modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, attraverso l’approvazione di un Piano nazionale di edilizia scolastica approvato dal CIPE, su proposta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata. La proposta è trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e il Piano è approvato entro i successivi 60 giorni.
Il Piano ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti e favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, con soluzioni mirate al contenimento dei costi. La realizzazione di tali obiettivi si esplica anche attraverso la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, sulla base di accordi tra MIUR, Agenzia del demanio, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati ai fini militari, le regioni e gli enti locali; la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione del patrimonio immobiliare scolastico; la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica ad uso scolastico suscettibili di dismissione e valorizzazione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili per l’edilizia scolastica.
In attesa dell’attuazione del Piano si procederà con la messa in sicurezza di istituti le cui problematiche saranno considerate delle priorità. Gli enti proprietari di edifici abitati a istituzioni scolastiche, le università e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dovranno adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia ed alla migliore efficienza degli usi finali della stessa.

Sezione IV
altre disposizioni in materia di università

L’articolo 54 Tecnologi a tempo determinato - stabilisce che, al fine di potenziare le attività di ricerca degli atenei anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea e degli altri enti ed organismi pubblici e privati, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo della laurea e di un’eventuale particolare qualificazione professionale relativa alla tipologia di attività prevista. La scelta dei destinatari dei contratti è effettuata attraverso procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università, con l’obbligo di pubblicità dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell’UE e del MIUR. I contratti hanno una durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre annui. La durata complessiva degli stessi non può in ogni in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima università. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti è stabilito dalle università. I suddetti contratti non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle università.

L’articolo 55 estende anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale strutturato degli enti di ricerca stessi, le disposizioni concernenti i professori e i ricercatori a tempo pieno.

Sezione V
disposizioni  per il turismo

L’articolo 56, nell’ottica dello sviluppo del settore turistico, prevede la possibilità di promuovere forme di turismo accessibile mediante accordi con le principali imprese turistiche attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità, che non devono comportare oneri per la finanza pubblica. Dispone, inoltre, che i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che abbiano caratteristiche adatte a consentirne un uso agevole per scopi turistici, possono essere dati in concessione, a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni, così da agevolarli nelle ristrutturazioni a scopi turistici degli immobili.
E’ previsto poi l’innalzamento del tetto delle spese di funzionamento per la società Expo 2015 dal 4 all’11% dei finanziamenti pubblici alla società stessa.

Sezione VI
disposizioni  per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione

Articolo 57 Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio.
La disposizione inserisce una serie di infrastrutture energetiche, con specifico riferimento al settore petrolifero, all’interno delle infrastrutture e insediamenti strategici previsti al fine di garantire la sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004 n. 239 (riordino del settore energetico) e, in particolare: gli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio e i depositi costieri di oli minerali; i depositi di carburante per aviazione siti all'interno delle sedi aeroportuali; i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi che abbiano una capacità autorizzata superiore ai diecimila metri cubi, esclusi i depositi per  G.P.L., che devono avere una capacità autorizzata superiore a duecento tonnellate; gli oleodotti individuati come parte della rete nazionale di oleodotti. Il rilascio delle relative autorizzazioni è affidato al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate e deve avvenire a seguito di un procedimento unico, svolto entro il termine di centottanta giorni, nel corso dei quali deve essere svolto anche il procedimento della VIA. Entro il medesimo termine devono essere rilasciate le autorizzazioni, concessioni e simili eventualmente previsti per le modifiche degli stabilimenti di lavorazione (che non ne modifichino la capacità complessiva) o dei depositi di oli minerali (che non modifichino di oltre il 30 per cento la capacità complessiva autorizzata di stoccaggio) o degli oleodotti. Al fine di promuovere investimenti nel settore, è fissata in almeno dieci anni (precedentemente erano quattro e questo non consentiva l'ammortamento dei costi) la durata di nuove concessioni per limpianto e lesercizio dei depositi e stabilimenti costieri che siano stati dichiarati strategici. E' prevista la possibilità di accordi tra MISE e Amministrazioni competenti (d'intesa con il Ministero dell'Ambiente) al fine di agevolare modifiche degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali strategici esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio. Rimangono valide le autorizzazioni ambientali nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi. Nel caso di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale possono essere mantenuti i sistemi di sicurezza operativa già in atto anche senza la contestuale bonifica.
La disposizione prevede poi ulteriori norme volte a semplificare le attività del settore petrolifero, tra le quali l'abrogazione dellobbligo di colorazione della benzina senza piombo; il posticipo all'entrata in funzione dell'impianto per la decorrenza dei termini di durata delle concessioni per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale (già prorogati di dodici anni dal DL 273/2005) che siano ancora in corso di esecuzione e non collaudati.
Infine, l'articolo reca disposizioni in materia di bunkeraggio, cioè l'attività di rifornimento dei prodotti petroliferi alle navi per i propri consumi, fissando in dieci anni la durata minima delle nuove concessioni per le attività di bunkeraggio mediante navi cisterna, e affidando ad una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane alcune agevolazioni di dettaglio in merito.

L'articolo 58 reca modifiche al decreto legislativo giugno 2011, n. 93 sul mercato interno dell'energia elettrica e del gas volte ad adottare procedure semplificate per il procedimento sanzionatorio dell'impresa ad opera dellAutorità per lenergia elettrica e il gas, alla quale è data però facoltà di adottare, in casi di particolare urgenza, misure cautelari. In particolare riguardo ai poteri dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas che in casi particolari d’urgenza può deliberare d’ufficio, con atto motivato, l’adozione di misure cautelari anche prima di avviare un procedimento sanzionatorio.

Capo II
disposizioni   per le imprese e i cittadini meno abbienti

L’articolo 59 modifica la normativa vigente in materia di credito d’imposta per il nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (legge 106/2011). In particolare, estende il periodo applicativo del credito d’imposta da 12 a 24 mesi, decorrenti dalla data di assunzione del lavoratore; sposta alla data di assunzione del lavoratore (anziché la data di entrata in vigore del decreto) la decorrenza per il calcolo dell’incremento occupazionale che dà diritto al credito d’imposta; riduce da tre a due anni il periodo entro cui l’imprenditore può portare in compensazione il credito d’imposta; modifica la clausola di salvaguardia spostando la copertura di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni sulle risorse dei POR – FSE (programmi operativi regionali – Fondo sociale europeo) anziché sui FAS; stabilisce che gli aspetti tecnico – operativi saranno disciplinati da apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

L’articolo 60 proroga  il programma “carta acquisti”.

Titolo III
disciplina  transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore

L’articolo 61 prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali approvi con proprio decreto le norme tecniche e le linee guida delle disposizioni introdotte dall’articolo 20 del presente decreto relative al codice dei contratti pubblici in materia di sponsorizzazioni; detta la disciplina transitoria in materia di certificati di esecuzione lavori; infine, stabilisce la procedura ed i presupposti (gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell’ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un gravo danno all’Erario) per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri di atti amministrativi sottoposta ad intesa con una o più Regioni.

L’articolo 62 prevede l’abrogazione (a decorrere dal 60° giorno successivo all’entrata in vigore del presente disegno di legge) delle disposizioni normative elencate nella Tabella A (di seguito riportata).

Articolo 63 – Entrata in vigore

Tabella A – Elenco abrogazioni

La tabella A prevede le seguenti abrogazioni (15 anziché 330 inizialmente previste):
1. R.D. n. 126 del 03.01.1926 (articolo 4) – Approvazione del regolamento organico per la regia Guardia di Finanza.
2. Legge n. 833 del 03/08/1961 (commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7) – Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza. 
3. Legge n. 17 del 28/01/1970 (intero testo) - Disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull’esercizio della caccia.
4. L. 308 del 15/05/1970 (intero testo) - Modifica dell’articolo 5 del testo Unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province).
5. Legge n. 77 del 03/02/1971 (intero testo) - Estensione dell’applicazione delle norme previste dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, concernente l’immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti.
6. Legge n. 1051 del 01/12/1971 (intero testo) – Modifica dell’art. 123 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativa all’insegnamento dello sci.
7. Legge n. 46 del 1/03/12975 (intero testo) – Tutela della denominazione dei vini “Recioto” e “Amarone”.
8. Legge n. 241 del 7/8/1990 (comma 1-ter dell’art. 21-quinquies) – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti.
9. Legge n. 239 del 30/07/1991 (intero testo) –Modifica dell’art. 39 del Testo Unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente i requisiti per l’insegnamento nelle scuole materne.
10. Legge n. 383 del 27/11/1991 (intero testo) – Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.
11. Legge n. 33 del 23/01/1992 (intero testo) – Modificazioni alla L. 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica.
12. Legge n. 71 del 5/2/1992 (intero testo) – Disciplina del fermo temporaneo obbligatorio delle unità di pesca.
13. Legge n. 473 del 22/11/1993 (intero testo) – Nuove norme contro il maltrattamento degli animali.
14. Legge n. 442 del 21/12/2001 – (intero testo) – Disposizioni integrative in materia di impiegati in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all’estero.
15. D.P.R. n. 254 del 04/9/2002 (art. 26, commi 4 e 6; art. 27, comma 2) - Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato.